Gli interessi di mora sono interessi aggiuntivi che possono essere dovuti quando una rata non viene pagata alla scadenza. Non fanno parte del costo ordinario del prestito perché sorgono in conseguenza del ritardo; per questo la Banca d’Italia ricorda che gli eventuali interessi di mora sono esclusi dal TAEG.
In breve
- Si applicano in caso di ritardo secondo contratto e norme applicabili.
- Si aggiungono alle somme già dovute.
- Non esiste una percentuale unica per tutti i prestiti.
- Non sono compresi nel TAEG.
- Più il ritardo si prolunga, più il costo può aumentare.
Cosa sono gli interessi moratori
La Banca d’Italia li definisce un costo da pagare nel caso di mancato pagamento di una rata. Vanno distinti dagli interessi ordinari, che rappresentano il prezzo del denaro prestato durante il normale piano di ammortamento.
Quando iniziano a maturare
Dipende dalle condizioni del contratto e dalla disciplina applicabile. La documentazione deve indicare le conseguenze del mancato pagamento. Non è corretto pubblicare una regola come “la mora parte sempre dopo X giorni” senza riferirsi al contratto specifico.
Come si calcolano
Il principio generale è che il tasso di mora viene applicato alle somme scadute per il periodo di ritardo secondo quanto previsto dal contratto. La Banca d’Italia evidenzia che il costo cresce con l’importo della rata cui si applica. Per il calcolo puntuale bisogna quindi conoscere:
- importo scaduto;
- tasso di mora contrattuale;
- numero di giorni di ritardo;
- eventuali ulteriori costi legittimamente previsti.
Perché la mora non è nel TAEG
Il TAEG misura il costo complessivo del credito nell’ipotesi di regolare adempimento del contratto. Gli interessi moratori nascono invece da un evento eventuale, cioè il ritardo, e sono espressamente esclusi dal TAEG.
Questo significa che un prestito con un buon TAEG può comunque diventare più costoso se le rate vengono pagate in ritardo.
Esempio puramente didattico
Se una rata resta scaduta, il costo di mora dipende dal tasso previsto e dai giorni trascorsi. Non inseriamo un esempio con una percentuale “tipica”, perché darebbe l’idea falsa che esista un tasso standard di mercato. Il dato corretto è quello scritto nel tuo contratto.
Mora e segnalazione CRIF sono la stessa cosa?
No. La mora è un costo contrattuale legato al ritardo; la visibilità del ritardo nel SIC segue invece specifiche tempistiche e comunicazioni. Puoi avere quindi un ritardo che produce conseguenze contrattuali prima di diventare visibile in un SIC.
Cosa fare se non riesci a pagare
Contatta il finanziatore. Accumulare rate scadute significa sommare capitale, interessi ordinari dovuti, eventuale mora e altri costi. Se la difficoltà non è temporanea, valuta l’intera esposizione finanziaria e non un nuovo prestito “tappabuchi”.
Domande frequenti
Gli interessi di mora sono dentro il TAEG?
No, sono esclusi dal TAEG perché derivano dal ritardo nell’adempimento.
Quanto è il tasso di mora di un prestito?
Va verificato nel contratto; non esiste una percentuale unica valida per tutti.
Se pago qualche giorno dopo avrò sicuramente una segnalazione?
No. La segnalazione nei SIC segue regole diverse dal semplice maturare di eventuali costi contrattuali.
Fonti
- Banca d’Italia – Interessi di mora
- Banca d’Italia – Rischi del prestito personale
- Banca d’Italia – TAEG e costi esclusi
Nota: contenuto informativo. La concessione del finanziamento e le condizioni dipendono dalla valutazione del finanziatore. Non esistono approvazioni garantite per persone segnalate, con altri finanziamenti o con pignoramenti. Per i pignoramenti limiti e calcoli dipendono dalla natura del credito, dall’ordine delle trattenute e dal caso concreto; per situazioni personali è opportuno verificare la documentazione con un professionista. Orfin S.r.l. opera come agente in attività finanziaria di Compass Banca S.p.A., OAM A10219. Consulta il SECCI e i documenti di trasparenza. Note legali Orfin.
Contenuto informativo: non costituisce un’offerta né una garanzia di concessione del finanziamento. Verifica condizioni e requisiti sulla documentazione precontrattuale aggiornata.
