Centrale dei Rischi di Banca d’Italia e CRIF non sono la stessa cosa. La Centrale dei Rischi (CR) è un archivio pubblico gestito dalla Banca d’Italia sui debiti e sulle garanzie verso il sistema bancario e finanziario; CRIF gestisce invece EURISC, un Sistema di Informazioni Creditizie privato.
In breve
| Centrale dei Rischi | CRIF / EURISC | |
|---|---|---|
| Gestore | Banca d’Italia | CRIF |
| Tipo | Archivio pubblico | SIC privato |
| Soglie | Previste soglie di censimento | Regole del SIC/Codice di Condotta |
| Accesso | Gratuito per l’interessato | Accesso standard gratuito per persone fisiche |
Cos’è la Centrale dei Rischi
La CR raccoglie informazioni sui crediti e sulle garanzie segnalate dagli intermediari partecipanti. La soglia ordinaria di censimento è attualmente di 30.000 euro per crediti non classificati in sofferenza; le sofferenze sono segnalate sopra 250 euro.
Cos’è CRIF
CRIF gestisce un SIC privato che raccoglie dati su richieste e rapporti di credito. Può contenere anche finanziamenti di importo molto inferiore alla soglia ordinaria della Centrale dei Rischi.
“Essere segnalati” significa essere cattivi pagatori?
No. Entrambi gli archivi possono contenere informazioni che non indicano un’inadempienza. Nella CR vengono censiti rapporti che superano le soglie previste; nel SIC CRIF sono presenti anche informazioni positive sui pagamenti regolari.
Come accedere alla Centrale dei Rischi nel 2026
Dal 13 aprile 2026 il Portale dei servizi online della Banca d’Italia è l’unico canale telematico previsto per l’accesso ai dati CR. L’accesso dell’interessato è gratuito e resta possibile anche attraverso le modalità indicate presso le Filiali.
Come accedere a CRIF
La richiesta standard di accesso ai dati del SIC è gratuita per le persone fisiche e CRIF indica una risposta entro un massimo di 30 giorni.
Come correggere gli errori
Per la CR della Banca d’Italia la correttezza delle segnalazioni è responsabilità degli intermediari: la correzione va chiesta all’intermediario segnalante. Per CRIF puoi rivolgerti alla banca/finanziaria o direttamente a CRIF, che effettua la verifica con l’ente partecipante.
Esempio pratico delle soglie
Una persona con un prestito personale residuo di 8.000 euro potrebbe essere presente in un SIC privato come CRIF ma, per quel solo credito ordinario, non superare la soglia di censimento di 30.000 euro della Centrale dei Rischi. Se invece un rapporto è classificato in sofferenza, la CR applica la specifica soglia prevista per tale categoria.
Chi consulta questi archivi
Gli intermediari possono utilizzare le informazioni per valutare il merito di credito nel rispetto delle regole applicabili. I dati della CR sono riservati e la Banca d’Italia ne disciplina l’accesso; il SIC CRIF opera secondo il proprio Codice di Condotta.
Quale visura chiedere prima di un prestito?
Se vuoi una fotografia più completa della tua situazione creditizia può essere utile verificare entrambi, perché nessuno dei due archivi sostituisce l’altro. Un esito “pulito” in uno non garantisce che nell’altro non siano presenti informazioni.
Domande frequenti
Se non sono in Centrale Rischi posso essere in CRIF?
Sì. Gli archivi hanno regole e soglie diverse.
La Centrale Rischi è una lista nera?
No. È un archivio informativo sui rapporti creditizi segnalati secondo le regole previste.
Entrambe le visure sono gratuite?
L’accesso CR Banca d’Italia è gratuito; CRIF offre una procedura standard gratuita per le persone fisiche.
Fonti
- Banca d’Italia – Accesso alla Centrale dei Rischi
- Banca d’Italia – Soglia di censimento CR
- CRIF – Sistema di Informazioni Creditizie
Nota: contenuto informativo. La concessione di un finanziamento e le condizioni dipendono dalla valutazione del finanziatore e dalla situazione del richiedente. Il consolidamento ordinario è un nuovo finanziamento e non coincide con le procedure legali di composizione della crisi da sovraindebitamento. Orfin S.r.l. opera come agente in attività finanziaria di Compass Banca S.p.A.; consulta il SECCI e i documenti di trasparenza prima della firma. Note legali Orfin.
Contenuto informativo: non costituisce un’offerta né una garanzia di concessione del finanziamento. Verifica condizioni e requisiti sulla documentazione precontrattuale aggiornata.
